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Francesco Savini,

Uno sguardo alla storia municipale di Teramo.
Dai tempi più remoti all'èvo moderno

in "Rivista abruzzese di scienze lettere ed arti" - (Rasla), anno I (1886), n. 3, maggio, pp. 97-105;


     

Sommario. - 1. Introduzione. - 2. Il Municipio d' Interamnia ( Teramo ) ne' tempi preromani. - 3. In quelli romani. - 4. E nel primitivo Medio Evo - 5. Prima costituzione municipale di Teramo concessale dal vescovo nel secolo XIII. - 6. Organizzazione e magistrature comunali nel restante Medio Evo. - 7. Agitazioni civili ed alterazioni che ne seguono nell' organismo municipale durante il secolo XV. - 8. Statuti del 1440 e costituzione cittadina che se ne trae all'uscir del Medio Evo ed all'entrar del Moderno.


1. Introduzione. - Il secol nostro, che andrà notato tra gli altri per la vastità e la minutezza delle storiche indagini, è altresì fecondo di simili lavori intorno ai fatti anche menomi della vita comunale delle città; e bene a ragione: chè la notizia della vita intima di queste ci guida a più compiuta e perfetta conoscenza delle imprese più importanti e gloriose, che con essa hanno stretta relazione e dipendenza. Deve perciò lo storico studiar l'una per ben comprendere le altre; siccome appunto chi vuol pienamente conoscere l'uomo, ha mestieri considerarlo tutto intero e nella vita privata e nella pubblica, sendoché gli atti di ambedue si spiegano e si compiono a vicenda. Ed invero le grandi instituzioni, le feconde e potenti corporazioni del Medio Evo, i maestosi palagi, le stupende cattedrali, i numerosi navigli, le conquiste anche in lontani lidi, insomma tutte le imprese di pace e di guerra compiute dalle nostre città, uscirono dal grembo delle società comunali; e chi perciò tien dietro alle adunanze, alle leggi, alle discussioni di queste, a tutte le fasi dello svolgimento .della loro vita interna, ne saprà meglio comprendere i grandi fatti esterni.

Tutti i nostri storici .si sono occupati degli eventi generali della regione, e niuno per verità ha trattato di proposito 1' importantissimo soggetto dello svolgimento della vita comunale in Teramo. Noi ci siamo proposti occuparcene in uno studio speciale secondo la misura delle nostre forze, e frattanto, ora che la nascente Rivista Abruzzese ce ne porge il destro, intendiamo dar qui un succinto saggio .di quegli studii e si brevi da non rubar lo spazio a più degni lavori..


2. Il Municipio d' Interamnia ( Teramo ) ne' tempi preromani. - Delle società comunali in Italia le memorie risalgono a tempi remotissimi ed anteriori, come ognun sa, a1 dominio romano. Per starci paghi al fatto nostro, diremo ,con Frontino (1) che l'Interamnia, Praetutianorum, l'odierna Teramo, avanti quel dominio «Conciliabulum fuisse fertur et postea in Municipii ius relatum». Se il Conciliabulum, .come vuole Festo (2), era il luogo delle adunanze popolari e, come interpreta il Mazzocchi (3), avea qualità e sembianza di città e quei diritti municipali che or ora vedremo descritti dal Dirksen e che appaiono anche dal contesto del romano scrittore che mostra naturale il passaggio da Conciliabulum a Municipium, possiamo dire che Interamnia era allora il centro della vita pubblica ed anche municipale del Pretuzio, prima che i Romani vi signoreggiassero.


3. In quelli romani. - Nel V secolo divenuto il Pretuzio (rispondente ora alla Diocesi di Teramo) siccome tutto il Piceno, di cui quello facea parte, conquista de' Romani, questi sulle prime lasciarono intatti i diritti cittadini dei Conciliabula, concedendo alle città i Consigli e gli ufficii onorifici, ma non quello del censo e nemmeno la potestà giudiziaria siccome argomenta il Dirksen (4) dalle Tavole eracleesi. S' ebbe poi, al paro di tante altre città, e probabilmente per effetto della guerra sociale, lo ius Municipii, come narra lo stesso Frontino, con tutti i privilegi della romana cittadinanza, restando aggregata alla tribù Velina, siccome pruovano le molte iscrizioni riferite da G. B. Deifico (5). Allorchè poi Silla riempì 1'Italia di colonie militari, anche la nostra città cadde in questa poco felice condizione, come una romana lapida. presso lo stesso autore (6) ce n' è prova. Altri simili titoli, che si veggono ora infissi nel cortile del Palazzo Comunale di Teramo, ci additano le magistrature cittadine degl' Interamniti soggetti al Municipio ed alla Colonia romana, siccome i Patroni del Municipio e della Colonia, i Decuriones, gli Octoviri (ch’erano gli Edili della città, secondo il Fabbretti (7) ). Dopo questi ricordi e fino al secolo VII mancano notizie speciali sulle condizioni d' Interamnia, ma certo esse furono identiche a quelle della _V regione, cioè del Piceno, di `cui facevamo parte, vai quanto dire che rimase in tutta 1a forma municipale romana sotto i Goti; e durante poi il dominio de' Greci di Costantinopoli a' magistrati cittadini prevalse il Vescovo (8).


4. E nel primitivo Medio Evo - In quanto poi a questo secolo VII, fortunatamente molta luce spargono sulle nostre sorti varie lettere di S. Gregorio Magno dirette intorno il 602 al Vescovo Passivo di Fermo (9). Difatti in esse si parla di beni liberi «a tributis fiscalibus» in una donazione mentovata nelle lettere e «gestis municipalibus alligata»; frasi, le quali dimostrano non solo lo stato municipale d'allora nel Pretuzio, ma altresì la forma schiettamente romana di esso stato e quindi che la nostra regione era in quel tempo ancora libera dall' invasione longobarda (10). Durante poi questa, la condizione comunale, se oscura appare in tutta Italia, oscurissima é presso di noi, che siamo affatto privi di ogni notizia. In compenso però di siffatta mancanza, ne' secoli IX, X e XI, quando gli scabini e i buoni uomini (probi viri e boni homines) rappresentavano, quali assessori giudiziari, il Municipio delle città (11), i nostri documenti di que' secoli ci fanno apparire codesti magistrati. Casi un atto dell'811 presso 1'Ughelli (12), un altro del 976, riportato da Leone Ostiense nella sua cronaca (13), un altro del 1010 riferito dal Gattola (14) e due finalmente del 1057 e del 1065 citati dal nostro Palma (15). E pur lungo tempo ancora si. nominano presso di noi i probi viri, serbandosi nei nostri Archivii un atto del 1276 (16) ed una Sentenza del 1298 (17), ove i probi viri giudicano sia col regio Giudice e sia con quello eletto dai cittadini.


5. Prima costituzione municipale di Teramo concessale dal vescovo nel secolo XIII. - In questo secolo XIII primeggiava nelle città, e specialmente in quelle del Piceno, in cui la potenza de' Comuni non era salita a quell'altezza che ammiriamo nelle altre dell'alta e media Italia, l'autorità de' Vescovi; dalle concessioni di costoro rampollano, le libertà cittadine. Così presso noi un Editto del 1207 del Vescovo Sasso, riportato nella sua, integrità dall' Ughelli (18), dava ai Teramani, suoi sudditi temporali e spirituali; molti civili privilegi, tra cui quelli notevolissimi della giurisdizione criminale (merum et mixtum imperium) e dell' elezione del Podestà per mezzo di un Mediano (compromissorio) eletto però dal Vescovo. Atto capitale è per noi questo vescovile Editto, giacchè da essa incomincia la nostra legislazione municipale; importantissima è particolarmente la instituzione del Podestà in quest'estremo lembo del Regno di Napoli; fatto che dovrebbe dar luogo a molte considerazioni, se il compito impostoci dal titolo di questo lavoretto non cel vietasse. Basti però il dire che se la forza delle armi normanne non avesse strappata al Piceno il nostro Pretuzio con gran danno di questo, quell’ufficio che nelle altre città d'Italia era simbolo (per quanto voglia apprezzarsi la forza puramente etimologica della parola potestas imperialis) della loro potenza e libertà, avrebbe lungamente e felicemente diretto, al pari almeno delle città marchigiane, lo svolgimento della nostra vita municipale. Eppur quell'ufficio continuò per qualche tempo ancora, giacchè un atto del 1286, citato dall'Antinori (19), parla di un Boncambio di Monaldo ascolano Podestà di Teramo. Ciò prova davvero la forza delle tradizioni italiane nel nostro Municipio, e la prova anche più, quando si riflette che ciò seguiva poco dopo che Federico II, inimicissimo dell'autonomia dei comuni. avea a questi proibito (20) l' eleggersi il Podestà, i Consoli ecc. Se non che è questo l' ultimo ricordo dei Podestà, di questa magistratura che ci rammenta l' antica unione nostra con la parte più colta e più libera d' Italia; difatti subito dopo, nell'anno cioè 1287, una carta (21) ci mostra il Podestà tramutato in Giudice nella persona di un Leopardo da Osimo; ma almeno esso sceglievasi dai Teramani; tal privilegio cessò nondimeno, allorchè Carlo II d' Angiò volle che anche Teramo, al pari delle altre città del Regno, fosse governata da un regio Giudice, che poi si disse Capitano ed a cui fu affidata la giurisdizione criminale dell' antico Podestà (22); ai cittadini invero rimase solo íl diritto di nominare il Giudice delle cause civili. La bisogna corse così anche pei secoli seguenti XIV e XV, nei quali esso Giudice, eletto dai cittadini, era confermato dal Vescovo che, come Signore feudale di Teramo, ne riceveva altresì il giuramento. Anzi la formola di questo nel 1415 leggesi per disteso nell' Ughelli. (23). La supremazia del Vescovo durò sempre in Teramo, fino cioè all'abolizione dei diritti feudali nel 1806, avendo egli nominato fino a quest'epoca il Giudice di seconda istanza nelle cause civili ed usando ancor oggi il titolo di Principe di Teramo, assunto dal celebre Campano nel secolo XV, come suppone il Palma (24).


6. Organizzazione e magistrature comunali nel restante Medio Evo. - In quanto poi all' interno organismo del nostro Corpo municipale, esso constava principalmente, correndo i secoli: XIII e XIV, nel Parlamento, adunanza dei notabili padri di famiglia che deliberava sugli affari più importanti, ricordata insieme con gli Statuti nel citato atto dei 1286 (ricordo quest' ultimo importantissimo per noi in quell' epoca, in cii appunto nell' alta e media Italia s' instituivano siffatte leggi municipali), e nel Consiglio comunale. Il Parlamento convocavasi, come ci ammaestra l’altro citato documento del 1287 «de mandato regio vel Ecclesie aprutine vel motu proprio» dei cittadini e nel seguente secolo XIV raccoglievasi similmente per mandato del Regio Capitano o del Giudice civile: tanto ci mostrano due documenti del 1331 e del 1337 accennati dal Palma (25).


7. Agitazioni civili ed alterazioni che ne seguono nell' organismo municipale durante il secolo XV. - Nell' ultimo scorcio dei secolo XIV e per tutto quasi il secolo seguente Teramo. fu straziata dalle fazioni. e dalle signorie che avvicendavansr senza posa; quindi la sua costituzione municipale dovè risentirne gli effetti, subendo notevoli sebbene passeggere alterazioni, siccome precipuamente accadde sotto la tirannia di Antonello di Valle (nel biennio 1388  90), che tolse nelle sue mani la somma del Potere regio e comunale (26). Durante poi il secolo XV i Teramani, in mezzo alla lotte dei partiti ed alle oppressioni signorili; si argomentarono sempre, quando il poterono, di affermare la loro libertà demaniale, ottenendo spesso dai Sovrani del tempo (gli Aragonesi), i privilegi che quella assicuravano e che tuttora in gran parte si serbano nel nostro Archivio comunitativo. Se non che tal sicurezza era fallace, giacché le necessità del tempo e la varietà dei regi voleri, che ne seguiva, faceano frequentemente uno strappo a quei poveri diplomi, e difatti lungo quel secolo scorgiamo la nostra città cadere più volte, e per tempo non breve, sotto la dominazione, or di Giosia Acquaviva Duca d'Atri ed ora dei celebri condottieri Francesco Sforza e Braccio da Montone (27)


8. Statuti del 1440 e costituzione cittadina che se ne trae all'uscir del Medio Evo ed all'entrar del Moderno. - Eppure, vuol giustizia si noti, quelle signorie non erano sempre infeste alla prosperità della nostra vita municipale, perocchè appunto sotto il dominio dello Sforza, nel 1440 cioè, si compilarono e si riformarono gli Statuti teramani, il cui Codice originale si serba ancora nella Biblioteca del Liceo di Teramo e forse tra non molto sarà per nostra cura dato alla luce. Ora togliamo ad esso, con un rapido sguardo (chè non più ci concede il breve spazio assegnatoci) le notizie del nostro organismo comunale nel secolo XV. Il Parlamento, l' organo principale del Comune, componevasi di 200 notabili padri di famiglia, eletti dal Consiglio dei 36, e deliberava sugli affari più importanti. Del Magistrato esecutivo facean parte i sei Signori detti del Reggimento (Domini de Regimine) uno per ciascun Sestiere, giacché solo nel seguente secolo XVI furono i 6 Sestieri ridotti a 4 quartieri, ed il Giudice civile nominato da 24 Elettori e dai suddetti Signori. Il Consiglio trattava gli affari ordinarii ed il Giudice, che doveva essere sempre forestiero, presiedeva le adunanze del Magistrato e sentenziava nel civile, potendo solo punire con pene pecuniarie. Queste leggi, mentre rispondeano ai costumi medioevali e quindi ci mostrano la costituzione cittadina in tempi anche molto anteriori a questo secolo XV, servirono dall'altro canto di substratum, per dir così, ai regolamenti ed alle cosuetudini dell' èvo moderno, siccome ci pruovano i Registri comunali del secolo XVI; registri che saranno tema di un altro nostro studio.


(1) Frontin. T. De limitibus agrorum.

(2) Fest. De veter. verb. signif.; ad vocab Conciliabulum.

(3) Mazzocchi, Tabulae Heracl.

(4) Dirksen, Observ ad Tab. Heracl; partem alteram (1817).

(5) G. B. Delfico. Interamnia pretuzia; nell'Appendice delle iscriz.

(6) Op. e loc. cit.

(7) Fabbretti. Iscriz. di Rieti._Syntaz. P. 402.

(8) Cf. su quest’ultimo punto; Sartorius, Versuch über die Regierung der Ostgothen während ihrer Herrschaft in Italien, 1811. - Manso, Geschichte des ost gothischen Reichs in Italien, 1824 - Glöden, Das römische Recht im ostgothischen Reiche, 1843.

(9) S. Gregor. Magn. Epistolae. Lib. XII, Epist. XI.

(10) Notiamo qui di passaggio che queste frasi di S. Gregorio Magno, e specialmente la seconda, han servito al Savigny (Gesch. des röm. Rechtes I, 272) per dimostrare la durata degli «Ordini» romani sotto i Longobardi, ed invece al Troya (Condiz. dei Rom. sotto i Longob. Append..cap. I § I),e forse con piú ragione, a provare che Fermo (nel cui territorio trovavasi allora Teramo) era ancora romana nel 599

(11) Cf. C. Hegel. St. della Costituz. dei Munic. Ital. trad. da F: Conti pag. 365 e 419.

(12) Ughelli, Italia sacra, in Aprutin.

(13) Leo Ostiens_ Chron. Casaur; Append. fo1. 963.

(14): GattoIa, Hist. cassin. fol. 326

(15) Palma, St. di Teramo, vol. 1, pag. 127 e 125

(16) Arch. Com. di Teramo. Pergam. N. III.

(17) Arch. del Mon. di S. Giovanni in Teramo N. 15:

(18) Ughelli, Op. e loc. cit.

(19) Antinori, Mem. stor. abruzz.; tom. II cap. VII § X pag. 193.

(20) Frid. II. Constitut.; Tit. L.

(21) Arch. com. di Teramo, Pergam. N. 9.

(22) Cf. Muzii. St. di Teramo ms. Dial. 2.

(23) Ughelli, Italia sacra; Venetiis 1717, vol. I, fol. 367.

(24) Palma, Op. cit. vol.. II, pag.. 161.

(25) Palma, Op. cit. vol. II, pagg, 55 e 56.

(26) Cf. Muzii, Op. cit. Dial. 3.

(27) V. i nostri storici Muzii, Palma ecc.

 

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